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ID 237259

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Il visto di conformità del superbonus 110%: check list, incarico e attestazione: versione Cloud

Il visto di conformità del superbonus 110%: check list, incarico e attestazione: versione Cloud

Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprezzamenti.
Al fine di limitare al minimo gli abusi il legislatore ha previsto che, ai fini...
della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria. Con l’apposizione del medesimo, il soggetto abilitato attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.

Per visionare la versione dimostrativa: https://apps.ateneoweb.info/Apps/Bonus110

DOC

ID 233440

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Istanza per la nomina del cancelliere per assistere il curatore nella redazione dell'inventario

Modello di istanza per la nomina del cancelliere per assistere il curatore nella redazione dell'inventario.
della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria. Con l’apposizione del medesimo, il soggetto abilitato attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.

Per visionare la versione dimostrativa: https://apps.ateneoweb.info/Apps/Bonus110

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ID 247294

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Le lettere del professionista alla clientela: la comunicazione del titolare effettivo

Le lettere del professionista alla clientela: la comunicazione del titolare effettivo

Modello di lettera da inviare alla clientela dello Studio Professionale per informarla del nuovo adempimento e per comunicare le procedure operative e le condizioni economiche adottate dallo Studio.

della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria. Con l’apposizione del medesimo, il soggetto abilitato attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.

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ID 233476

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Comunicazione cessazione utenze

L'art. 72 della Legge Fallimentare che disciplina i rapporti pendenti prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni...
della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.

L'art. 74 invece disciplina invece i contratti ad esecuzione continuata o periodica e prevede che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

ID 249435

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud

Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso...

per il biennio 2024/2025.


E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.


Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.


L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:



  • Ditta individuale

  • Lavoratore autonomo



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