Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all?articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l?assistenza al recupero crediti ai sensi dell?articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013.
Motivazioni− Austria− Belgio− Bulgaria− Cipro− Danimarca− Estonia− Finlandia− Francia− GermaniaGrecia− Irlanda− Islanda− Lettonia− Lituania− Lussemburgo− Malta− Norvegia− Paesi Bassi− Polonia− Portogallo− Regno Unito− Repubblica ceca− Romania− Slovacchia− Slovenia− Spagna− Svezia− Ungheria.
L?articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 istituisce un?imposta sulle transazioni finanziarie. Il comma 500 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono stabilite le modalit? di applicazione di tale imposta.
Con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013 sono state emanate le predette modalit? di applicazione.
L?articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013 prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l?assistenza al recupero dei crediti.
Riferimenti normativi
Disciplina normativa di riferimento