Quadro Normativo
- d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 1, 4 (nn. 1 e 5), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42 e 116 (comma 3)
- d.m. 8 agosto 1996 e s.m.i.: "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Inail dal 1? gennaio 1996 per il settore agricoltura"
- d.m. 12 dicembre 2000: " Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attivit? e relative modalit? di applicazione"
- d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato e integrato dal decreto legislativo30 dicembre 2010, n. 235. Art. 5-bis: "Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche"
- legge 3 agosto 2007, n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
- legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivit? per favorire l'equit? e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
- d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- d.m. 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n.79 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 21 aprile 2010, concernente la "Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre2010"
- d.p.c.m. 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
Ambito soggettivo di applicazione
a) in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;b) che abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;c) che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 1233.
Al beneficio sono ammesse, dunque, solo le aziende, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, che:
- sono attive da almeno un biennio, intendendosi per tali le aziende che, nelle due annualit? precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente denunciato all'Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
- hanno adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il requisito ? soddisfatto allorché le aziende abbiano specificamente indicato nel documento di valutazione del rischio "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" ovvero abbiano provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza4;
- non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio di riferimento ? quello che immediatamente precede l'annualit? cui si riferisce lo sconto5. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attivit? successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni "denunciati" sia a seguito di certificato medico che di denuncia del datore di lavoro. Non ? esclusa l'applicabilit? della riduzione dalla presenza di infortuni in itinere od infortuni in franchigia, ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attivit? e non successivamente (in questo secondo caso configurandosi, infatti, nel biennio l'ipotesi dell'infortunio denunciato). Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione ed accertamento, non esclude l'applicabilit? dello sconto.
d) non sono state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sar? oggetto di successive verifiche da parte di Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare Registrazione;
- accedere alla sezione Registrazione utente generico;
- compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" avendo cura di scegliere il gruppo "Azienda non soggetta all'assicurazione INAIL " e, infine, cliccare su "SALVA".
Successivo iter istruttorio
a) InailA seguito della presentazione dell'istanza la procedura provveder? in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre. I provvedimenti di reiezione verranno generati in automatico dalla medesima procedura a firma del dirigente della Sede Inail competente per territorio. La lista delle domande ammesse, prodotta in automatico da procedura, verr? trasferita ad Inps che dovr? provvedere al controllo di regolarit? contributiva.b) InpsL'Istituto ritrasferir? ad Inail la lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (31.12.2013 per le istanze presentate nel 2012). La tempistica ? collegata sia ai termini di pagamento dei contributi agricoli unificati che, com'? noto, devono essere pagati entro il giorno 16 del quinto mese successivo a quello di presentazione del modello DMAG/Unico trimestrale, sia alla circostanza che il controllo di regolarit? contributiva pu? essere effettuato solo successivamente alla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno oggetto di verifica7 .
Applicazione della riduzione per le annualit? pregresse (2008-2009-2010-2011)