Formulario contenzioso tributario: cartella di pagamento

DOC

ID 232094

a cura di: Dott. Attilio Romano

Ricorso avverso cartella di pagamento, credito erariale, prescritta

La tematica concernente la prescrizione dei crediti erariali rappresenta una delle questioni più delicate, e dibattute, in ambito tributario.
Parte della giurisprudenza ordinaria civile e tributaria, aderente peraltro ad un minoritario indirizzo della Corte di Cassazione, ritengono che il termine di...
prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione, non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

DOC

ID 235802

a cura di: Dott. Attilio Romano

Ricorso avverso cartelle di pagamento carenti nella loro motivazione

La cartella che reca l’ammontare degli interessi, senza specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati, è inidonea a porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva, non consentendo di valutare attentamente l’impugnazione e quindi...
di contestare compiutamente la pretesa del fisco.
La genericità delle indicazioni contenute nell’iscrizione a ruolo non permette al contribuente di verificare la fondatezza, sia nell'an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa.
Si propone, a beneficio dei cortesi lettori, una traccia di ricorso che, sviluppato in sei cartelle, richiama numerosi precedenti giurisprudenziali di Legittimità e di merito che hanno accolto le eccezioni proposte dai contribuenti avverso gli atti di riscossione.

DOC

ID 233577

a cura di: Avv. Giuseppe De Falco

Ricorso con mediazione cartella Equitalia per decadenza

Il ricorso con mediazione avverso cartella di pagamento (a seguito di controllo ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) - Decadenza dell'attività di riscossione - Accoglimento integrale in fase di mediazione tributaria.

In materia di controlli automatizzati ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, come noto,...
l’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l’avviso bonario, procede ad effettuare l’iscrizione a ruolo affidando le somme per la riscossione ad Equitalia, che a sua volta emette una cartella di pagamento.
Le modalità sopra indicate sono specificate dalla legge, soprattutto in relazione ai termini perentori per il legittimo esercizio dell’attività accertativa (entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e riscossiva (del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, art. 25, D.P.R. n. 602/1973 ); nel caso in esame tali termini non erano stati rispettati, né dall’Agenzia delle Entrate, né dall’ente di Riscossione, motivo per cui l’azione doveva dirsi viziata dalla decadenza. A seguito della proposizione del ricorso con mediazione (obbligatorio per le liti sotto i €.20.000,00) Equitalia ha provveduto all’annullamento della propria cartella di pagamento.

Per agevolare il lavoro del professionista l’avv. De Falco ha predisposto un modello di ricorso con mediazione tributaria in Commissione Tributaria Provinciale, che ha avuto esito positivo con annullamento della cartella di pagamento in via di autotutela, prima del deposito del ricorso nei termini di legge.

DOC

ID 231987

a cura di: Dott. Attilio Romano

Ricorso contro cartella INPS per decadenza quinquennale

Ricorso contro cartella INPS per decadenza quinquennale

L'azione esecutiva dell'Agente della riscossione rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta, secondo una tesi giurisprudenziale, al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei...
contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

DOC

ID 92498

a cura di: Dott. Danilo Sciuto

Ricorso contro la cartella di pagamento

Modello in formato MSWord di Ricorso alla Commissione Tributaria contro la cartella di pagamento.
Il documento è valido solo qualora l’oggetto della cartella rientri nelle ipotesi per le quali occorre presentare istanza di reclamo.
contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

ZIP

ID 63973

a cura di: Dott. Danilo Sciuto

Sospensione della riscossione di cartella di pagamento

Modello in formato MSWord di domanda di sospensione della riscossione di cartella di pagamento ai sensi
dell’Art. 39 del D.P.R. n. 602/1973
contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, tutte le volte in cui tra la data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza il compimento tempestivo di atti interruttivi, il debitore potrà far valere innanzi al Tribunale competente i principi espressi dalla giurisprudenza prevalente dei Tribunali, chiedendo l'estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
L'opposizione deve essere proposta al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e notificata all'Ente impositore (I.N.P.S.) ed Agente della Riscossione competente.

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